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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo V - Dematerializzazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 36 - Regolamenti di attuazione

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;

b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;

h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze de

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