Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo V - Dematerializzazione
Sezione I - Disposizioni generali
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati.
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