Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo V - Dematerializzazione
Sezione II - Disposizioni speciali per i titoli di Stato
1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, converetito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
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