Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo V - Dematerializzazione
Sezione II - Disposizioni speciali per i titoli di Stato
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.
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