Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo VI - Attività della pubblica amministrazione
1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.
2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.
3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonché dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. All'adeguamen
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