Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo VI - Attività della pubblica amministrazione
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.
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