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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IX - Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale

Art. 52 quater - Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

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