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D.M. Beni culturali 05.06.1998

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione della interferenza con i compiti istituzionali. (G.U. 23.02.1999, n. 44)

Art. 2 -

Non sono consentite le attività che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate:

1) elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attività di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio di appartenenza;

2) esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali e internazionali;

3) effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione o presso istituti che ricevono contributi dall'amministrazione, qualunque sia la loro dislocazione sul territorio;

4) effettuare riordinamento di fondi documentari appartenenti a enti e privati o elaborare o realizzare progetti di restauro su di essi da parte del personale in servizio presso la Sovrintendenza archivistica che esercita la vigilanza sui precitati soggetti;

5) essere titolari, impiegati o consulenti presso società o ditte che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o servizi all'amministrazione, in tutto il territorio nazionale;

6) essere consulenti o periti nei casi in cui è controparte l'amministrazione di appartenenza, in tutto il territorio nazionale.

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