D.M. Beni culturali 05.06.1998
Non sono consentite le attività che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate:
1) elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attività di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio di appartenenza;
2) esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali e internazionali;
3) effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione o presso istituti che ricevono contributi dall'amministrazione, qualunque sia la loro dislocazione sul territorio;
4) effettuare riordinamento di fondi documentari appartenenti a enti e privati o elaborare o realizzare progetti di restauro su di essi da parte del personale in servizio presso la Sovrintendenza archivistica che esercita la vigilanza sui precitati soggetti;
5) essere titolari, impiegati o consulenti presso società o ditte che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o servizi all'amministrazione, in tutto il territorio nazionale;
6) essere consulenti o periti nei casi in cui è controparte l'amministrazione di appartenenza, in tutto il territorio nazionale.
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