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D.P.R. 03.06.1998, n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. (G.U. 30.07.1998, n. 176)

Capo II - Certificazioni e comunicazioni

Sezione II - Certificati camerali

Art. 8 - Procedure per l'interrogazione dell'archivio

1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.

2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.

3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 9.

4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia

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