D.P.R. 18.06.1998, n. 233
1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.
2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo l, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 137 del D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998.
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