D.P.R. 18.06.1998, n. 233
1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000, a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate, ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, tenendo conto:
a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva, l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica é definita dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli i
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