D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo I - riorganizzazione della rete scolastica
3.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli studi comprendono anche le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare, le scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale in servizio, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
3.2 Ai fini sopra indicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione affinché i comuni, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.
3.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:
- i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione e, nei centri urbani a più alta densità demografica, i plessi con meno di due corsi di scuola elementare;
- le sezioni staccate di s
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