D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo I - riorganizzazione della rete scolastica
4.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.
4.2 In deroga al disposto del comma 1 possono essere istituite sezioni di scuola materna statali nel caso di cessazione dell'attività di scuole materne non statali preesistenti o di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto alla richiesta dell'utenza.
4.3 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori studenti, in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia.
4.4 L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le istituzioni di istruzione professionale deve essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliarie.
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