D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo I - riorganizzazione della rete scolastica
6.1 Per i Comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, è garantita, ai sensi della legge n. 35 del 16 febbraio 1995, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.
6.2 Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 434, i provvedimenti previsti dal decreto 176/97, già citato, sono sospesi per l'anno scolastico 1998/99 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche ed Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2694 del 13 ottobre 1997. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.
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