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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo I

Art. 7 - Disposizioni generali sulla formazione delle classi

7.1 Per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 nella costituzione delle classi i Provveditori agli studi assumono come criterio di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle.

7.2 Le disposizioni sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.

7.3 Nei limiti consentiti dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli

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