D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo II - Disposizioni comuni
11.1 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 5 dicembre 1992, i Provveditori agli studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola elementare e media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.
11.2 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.
11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i limiti previsti dagli artt. 15 e 16.
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