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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo II - Disposizioni comuni

Art. 8 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi

8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.

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