D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo II - Disposizioni comuni
8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.
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