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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare

15.1 Salvo il disposto dell'art. 10 le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

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