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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.

16.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, semperché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.

16.3 Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con

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