D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole
17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.
17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.