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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 17 - Classi a tempo prolungato nella scuola media

17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.

17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.

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