D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole
18.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:
a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;
b) domande di iscrizione presentata ad ogni istituzione scolastica;
c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
d) serie storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione). Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comun
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