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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

19.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.

19.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

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