D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole
20.1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successi commi.
20.2 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso, e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curriculari, il numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, salvo il disposto del comma 3.
20.3 Le limitazioni previste dal comma 2 non si applicano alla sperimentazione contemplata dal D.I. n. 765 del 27.11.97, relativa all'anticipazione di alcuni aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonché a quella attuata a seguito della soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, sancita dal decreto 10 marzo 1997.
20.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordi
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