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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 22 - Disposizioni per gli anni successivi

22.1 Il numero massimo di alunni per classe previsto, nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal relativo decreto ministeriale.

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