D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole
22.1 Il numero massimo di alunni per classe previsto, nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal relativo decreto ministeriale.
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