D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni specifiche
25.1 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalla tabella C-1 allegata al presente decreto, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, in relazione alle necessità di personale corrispondenti alle sezioni di scuola materna previste e all'orario di funzionamento dalle stesse adottato, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n. 297/94. In proposito, posto che detta disposizione prevede l'assegnazione di due insegnanti per sezione subordinatamente all'adozione di moduli orario di almeno otto ore giornaliere, i Provveditori agli studi, previa attenta revisione della situazione delle singole istituzioni scolastiche, procederanno alla soppressione dei posti relativi ai turni pomeridiani non effettivamente funzionanti per l'intero orario previsto, i quali possono essere utilizzati per l'istituzione di nuove sezioni e/o di turni pomeridiani di funzionamento in altre sedi.
25.2 Per l'a.s. 1998/99 i Provveditori agli studi determinano, entro il limite dell'organico provinciali complessivo, anche la dotazione organica da utilizzare per le finalità di seguito indicate:
a) attuazione degli orientamenti educativi per la scuola materna, definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
b) diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione;
c) realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento sc
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