D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni specifiche
26.1 Entro il limite dell'organico provinciale previsto dall'allegata tabella C-2 e della dotazione organica di posti di sostegno assegnati alla scuola elementare, il Provveditore agli Studi determina l'organico funzionale di ciascun circolo didattico attribuendo preliminarmente i posti necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di valutazione sottoindicati:
a) numero degli iscritti;
b) durata ed articolazione dell'orario settimanale di attività didattica;
c) numero dei plessi;
d) numero delle classi prevedibili;
e) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
f) mantenimento dei livelli di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera.
I posti disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le operazioni indicate dal comma 1 sono distribuiti tra i circoli didattici, in relazione alle sottoelencate esigenze:
g) istituzione di un maggior numero di classi, in particolare per esigenze connesse all'inserimento di alunni portatori di handicap;
h) estensione dell'insegnamento della lingua straniera;
i) aumento del tempo scolastico, correlato a specifiche esigenze economico-sociali dell'utenza;
l) particolari e specifiche caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali del territorio di pertinenza delle singole scuole;
m) iniziative di prevenzione e recupero della dispersione
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