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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni specifiche

Art. 27 - Organico funzionale di istituto per l'istruzione secondaria

27.1 A seguito della revisione dei criteri di determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento, sulla base delle norme regolamentari che saranno emanate in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Provveditore agli studi determinerà l'organico funzionale di ciascuna scuola media o istituto di istruzione secondaria superiore, commisurato alle esigenze di funzionamento di tutte le sedi scolastiche, le sezioni annesse o aggregate, le sezioni staccate e scuole coordinate comprese nella stessa istituzione, nonché agli specifici obiettivi formativi di ciascuna istituzione scolastica.

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