D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni specifiche
28.1 Gli organici provinciali previsti per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado dalle tabelle allegate C-3 e C-4 comprendono, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 25, comma 1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:
a) estensione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
b) istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;
c) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;
e) coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.
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