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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni specifiche

Art. 28 - Organici provinciali del personale docente per la scuola secondaria

28.1 Gli organici provinciali previsti per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado dalle tabelle allegate C-3 e C-4 comprendono, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 25, comma 1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) estensione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

b) istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;

c) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;

e) coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

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