D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni specifiche
29.1 Per l'anno scolastico 1998/99, la dotazione organica è determinata con riferimento a ciascuna sede di istituto o sezione staccata, nonché, per le attività di educazione permanente nella scuola media, a livello distrettuale.
29.2 Acquisita la previsione delle classi i Provveditori agli studi determinano le cattedre, distintamente per classi di concorso, nelle singole scuole e sezioni staccate, secondo le indicazioni contenute nelle previgenti ordinanze, se compatibili con il presente decreto.
29.3 Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procede alla formazione delle cattedre-orario esterne, costituite su due scuole possibilmente nell'ambito dello stesso comune o dello stesso distretto, privilegiando in tale ambito la costituzione delle cattedre tra sede centrale e sezione staccata dalla stessa scuola.
29.4 Le cattedre-orario esterne costituite su tre scuole sono confermate se occupate da titolari, ovvero se nella scuola di titolarità sia presente una frazione di cattedra almeno pari alla metà del relativo orario d'obbligo.
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