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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni specifiche

Art. 30 - Cattedre di lingua straniera nelle scuole medie

30.1 Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera.

30.2 Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai Provveditori agli studi nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

30.3 Per le cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferma restando la condizione di cui al precedente comma, le trasformazioni possono avvenire nel rispetto del necessario pluralismo linguistico culturale.

30.4 Qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e, in subordine, una delle cattedre ordinarie della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti, considerando separatamente le classi a tempo normale da quelle a tempo prolungato.

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