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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni specifiche

Art. 32 - Educazione fisica nella scuola superiore

32.1 Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione di secondo grado, i singoli consigli di istituto possono deliberare la costituzione di cattedre in corrispondenza delle classi, anziché delle squadre distinte per sesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 76, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali determinazioni sono adottate previa deliberazione del collegio dei docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze previste per la determinazione degli organici di istituto.

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