D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo III - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni specifiche
34.1 I criteri per la definizione degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono rideterminati a norma dell'art. 40, comma 4, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
34.2 Ai fini della mobilità del personale per l'anno scolastico 1998/99 si procede alla determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola con l'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico già citato.
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