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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione

Art. 37 - Dotazione provinciale degli insegnanti di sostegno

37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap sono determinate con tabelle allegate, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.

37.2 Sulla base del numero di posti calcolato a norma del comma 1, confrontato ai posti di organico e di fatto complessivamente costituti nell'anno scolastico 1997/98, in ogni provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore al 66 per cento del numero calcolato come sopra specificato oppure non superiore all'80 per cento dei posti complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997/98.

37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma del comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale.

37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato, hanno effettuato gradualmente nel triennio 1998/2000.

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