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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione

Art. 38 - Criteri di ripartizione tra gradi di scuola

38.1 Stabilita la dotazione provinciale dei posti, il Provveditore procede contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione;

b) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale della popolazione di alunni del medesimo grado;

c) durata media del tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola;

d) numerosità degli alunni per classe, plesso o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;

e) proposta di ripartizione del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) formulata in base agli elementi sopra elencati.

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