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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione

Art. 40 - Continuità educativa

4.1. Al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto:

- della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio;

- delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;

- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine.

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