D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331
Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione
43.1 Il Provveditore agli studi vaglia i progetti di sperimentazione di modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai sensi dell'art. 40, 3° comma della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, al fine di:
- approvare la sperimentazione di tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;
- disporre l'eventuale assegnazione di personale elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi specifici da conseguire;
- assegnare mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla realizzazione del progetto.
43.2 I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:
- definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici e didattici, delle modalità di documentazione dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre scuole;
- eventuale attuazione del progetto attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze con altri enti, sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri specializzati;
- preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali necessarie, tenendo conto anche degli apporti di soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso ambito territoriale.
43.3 Il Provveditore, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (GLIP), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:
a) interventi precoci finalizzati alla prevenz
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