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D.P.R. 23.07.1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. (G.U. 09.09.1998, n. 210)

Tabella A (prevista dall'articolo 11, comma 2) - Credito Scolastico - Candidati interni

(Tabella modificata prima dal D.M. n. 42/2007 e successivamente dal D.M. 16.12.2009, n. 99)

Media dei voti Credito scolastico (Punti)
I anno II anno III anno
M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M <=7 4-5 4-5 5-6
7 < M <=8 5-6 5-6 6-7
8 < M <=9 6-7 6-7 7-8
9 < M <=10 7-8 7-8 8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutini

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