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D.P.R. 23.07.1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. (G.U. 09.09.1998, n. 210)

Tabella D - (prevista dall'art. 15, comma 3) - Credito Scolastico - Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'a.s. 1998/1999

Media dei voti Credito scolastico relativo a 3 anni di corso - punti
M = 6 8-11
6 < M <= 7 11-14
7 < M <= 8 14-17
8 < M <= 10 17-20

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell'a.s. 1998/99. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale Dell'a.s. 1998/99 una media dei voti M < 5, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4 - 5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che 5 <= M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7. All'alunno che, avendo frequentato nell'a.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene l'esame di Stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art.2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabe

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