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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29.07.1998

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

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