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Direttiva MPI 13.05.1998, n. 226

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Art. 7 -

1. Allo scopo di creare un sistema di formazione, diversificato in relazione ai bisogni formativi e articolato per tipologie di intervento, nella predisposizione dei progetti nazionali e dei piani provinciali si opererà con la consulenza e l'assistenza di qualificate istituzioni scientifiche e culturali. In questa prospettiva:

- si farà ricorso alle Università e/o a consorzi di Università soprattutto con riferimento alle strutture impegnate nella formazione iniziale degli insegnanti;

- si svilupperà la collaborazione con gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi;

- saranno coinvolte le associazioni professionali e disciplinari delle Università e della scuola;

- si realizzerà uno stretto raccordo con i programmi di azione dell'Unione Europea utilizzando i fondi destinati a obiettivi formativi assicurando la copertura della quota nazionale;

2. Particolare rilievo assume in questo contesto la piena e funzionale attuazione delle convenzioni intervenute con Università, Istituzioni culturali, Amministrazioni, Enti e Associazioni, a cui gli Uffici presteranno la massima attenzione.

3. Le scuole e le reti o consorzi di scuole si avvarranno anche della consulenza e dell'assistenza degli ispettori tecnici.

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