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Direttiva MPI 13.05.1998, n. 226

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Art. 8 -

1. La piena efficacia del miglioramento dell'offerta di formazione lungo le linee indicate richiede una particolare attenzione al coinvolgimento degli insegnanti. Nella prospettiva di una gestione autonoma della scuola che può avvalersi di criteri di flessibilità organizzativa, la formazione è una strategia rilevante per accrescere e migliorare le opportunità di apprendimento per gli studenti.

2. I Provveditori agli Studi ed i Capi d'Istituto, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e nelle sedi di programmazione e progettazione, previste dalla normativa vigente, debbono promuovere ed assicurare, in un'ottica di integrazione delle opportunità formative disponibili, le condizioni per garantire al personale scolastico in servizio la partecipazione alle attività di formazione, ivi comprese quelle da svolgersi all'estero in attuazione dei programmi comunitari, in considerazione del rilievo che tali attività assumono per la qualità ed efficacia del servizio scolastico, nonché ai fini della progressione di carriera.

3. Il piano delle attività di formazione, programmato e deliberato dal collegio dei docenti, deve garantire, prevedendo modi e forme di accesso, la partecipazione alle predette attività, che costituisce priorità da assicurare, secondo le indicazioni contenute nell'art.28 del CCNL, salvo ragioni eccezionali e motivate.

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