Decreto legislativo 08.05.1998, n. 178
1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.
2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.
3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127.
6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norm
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