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Decreto legislativo 08.05.1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15.5.97, n. 127. (G.U. 08.06.1998, n. 131)

Art. 3 - Procedure

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonché delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.

2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.

3. La domanda è corredata dall'indicazione della disponibilità di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.

4. Le proposte delle università sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruità. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le università all'attivazione dei corsi o della facoltà.

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