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Decreto legislativo 08.05.1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15.5.97, n. 127. (G.U. 08.06.1998, n. 131)

Art. 6 - Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati

1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15.5.1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una università, è trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione è mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'università ovvero fino al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'art. 8, comma 2.

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