Decreto legislativo 08.05.1998, n. 178
1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 1998-99. Dall'a.a. 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.
6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle f
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