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D.M. Interno 04.05.1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Art. 7 - Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

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