D.M. MURST 26.05.1998
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;
e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.
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