Circolare INPDAP 16.03.1998, n. 14
Art. 59 della legge 27 dicembre n. 449. Disposizioni in materia previdenziale. (G.U. 28.03.1998, n. 73)
Sul supplemento ordinario n. 255/L alla G.U. del 30.12.97 n. 302, è stata pubblicata la Legge 27.12.97, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
A norma dell'art. 65 della suddetta legge le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo una diversa decorrenza espressamente stabilita.
Con la presente Circolare vengono forniti i primi chiarimenti sugli aspetti di più immediata attuazione della nuova disciplina di cui all'art. 59 della Legge 449/97.
1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6).
Con effetto dal 1° gennaio 1998, il comma 6 dell'art.59 introduce, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 8.8.95, n. 335.
In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 1998 si consegue al compimento del 53° anno di età ed al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianità contributiva pari a 36 anni; per i successivi anni, il diritto al trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.
Tabella D - (articolo 59, comma 6)
Anno | Età e anzianità | Anzianità |
---|---|---|
1998 | 53 e 35 | 36 |
1999 | 53 e 35 | 37 |
2000 | 54 e 35 | 37 |
2001 | 55 e 35 | 37 |
2002 | 55 e 35 | 37 |
2003 | 56 e 35 | 37 |
2004 | 57 e 35 | 38 |
2005 | 57 e 35 | 38 |
2006 |
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