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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo X - Disposizioni comuni

Art. 47 - Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. 17

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

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