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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo III - Industria

Art. 18 - Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il rel

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